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Norme e sentenze
Compravendita immobiliare: le spese straordinarie gia' deliberate dall'assemblea competono al venditore
Tribunale di Milano, sentenza del 3 Marzo 2009 n. 3812
Il Tribunale di Milano ha avuto modo di chiarire che, fermo il principio di solidarietà di cui all'art. 63 disp. c.c. e conseguente libertà del condominio di esperire azione esecutiva nei confronti del più solvibile tra venditore ed acquirente, bisogna considerare i patti intercorsi tra le parti nell'atto di compravendita.

Nella fattispecie, l'acquirente conveniva in giudizio il venditore chiedendo di essere liberato dall'obbligo di pagamento dell'aumento delle spese di straordinarie amministrazione, deliberate in data successiva all'atto di compravendita. Lo stesso, riteneva che non fosse di sua competenza il pagamento delle suddette spese, atteso che con atto di compravendita la fattispecie era stata regolamentata diversamente.

Il Tribunale accoglieva la domanda attrice stabilendo che:"
in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa".

La decisione del Tribunale pur accogliendo in toto la richiesta dell'attore, in quanto giuridicamente supportata dall'esistenza di una specifica clausola all'interno del contratto di compravendita; sancisce l'impossibilità di opporre ai terzi (nella fattispecie il condominio) suddetta clausola. Conseguentemente, è perfettamente legittima la richiesta del condominio avanzata nei confronti dell'acquirente, per le spese oggetto di causa.

Per completezza espositiva è utile, tuttavia, puntualizzare che l'acquirente, in forza della clausola, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del venditore, al fine di essere immune dall'onere del pagamento delle spese straordinarie

pubblicato il 21.01.2010
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