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Norme e sentenze
L'attivita di amministratore condominiale svolta per più di un condominio è soggetta ad iva al 20%
Cassazione Civile, Sezione Tributi 13 marzo 2009 n. 6136
"L'amministratore di più condomini svolge un'attività professionale autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un'attività o di un'impresa, e non può essere considerato un collaboratore ai fini della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (TUIR), mancando l'elemento della "unitarietà" del rapporto con il beneficiario della prestazione.

Detta norma specifica chiaramente che le attività, per essere ricondotte a quella disciplina, devono svolgersi "senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Inoltre, non vi è dubbio che, allorchè i destinatari della prestazione siano più di uno, vengono posti in essere più rapporti, di modo che manca anche il requisito del "coordinamento" (che deve essere operato dal destinatario delle prestazioni), previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 e che rappresenta l'elemento caratterizzante che giustifica l'applicazione al collaboratore di una disciplina diversa da quella del professionista autonomo.

Se manca il coordinamento in quanto manca l'unitarietà del rapporto tra prestatore e destinatario della prestazione (che non è uno solo, ma sono tanti), manca il presupposto per escludere la disciplina dell'IVA: vi è un'attività professionale come tante altre, che si svolge nei confronti di vari clienti, e non c'è ragione per operare un trattamento differenziato (Cass. 6 dicembre 2001 n. 15446, in motivazione).

Tale ricostruzione della ricorrenza del presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 non è in contrasto con la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad IVA, in base a detta norma, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni (Cass. 1 giugno 2007 n. 12916; Cass. 26 aprile 1996 n. 6671).

Peraltro, diversamente da quanto illogicamente argomentato nell'impugnata sentenza, sicuramente ricorre l'impiego di mezzi organizzati quando un soggetto si occupi dell'amministrazione di una pluralità di condominii, costituiti da un elevato numero di partecipanti, non essendo pensabile che, in tal caso, l'attività possa essere espletata senza l'utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi (calcolatrici, fotocopiatrici, computerà, schedari, etc.) e, quindi, senza carattere di professionalità o, per lo meno, senza un congruente apparato organizzativo "





pubblicato il 25.06.2009
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