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| Norme e sentenze |
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| Esecuzione opere necessarie ed urgenti |
| Cassazione Penale, sezione I, n. 18 marzo 2009 n 11806 |
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Del reato di cui all'art 677 CP risponde il condomino se l'amministratore si era attivato e l'assemblea non aveva deliberato
Risponde del reato di cui all'art. 677 c.p. chi, nella qualita' di proprietario di un appartamento sito in condominio, ometta di svolgere lavori urgenti ( nel caso specifico si trattava di riparazione della orditura sovrastante il sottotetto della scalinata, che cosi' minacciava rovina con conseguente pericolo per la pubblica incolumita').
Il reato in parola e' reato di natura omissiva punito a titolo di colpa e che nel caso di specie risulta provato, secondo le indicazioni motive del giudice territoriale, che l'imputata omise ogni interessamento alla questione pur ripetutamente segnalata dagli amministratori del condominio, perfino facendo mancare la sua presenza alle assemblee all'uopo convocate.
Anche in dette assenze si concretizza l'elemento della colpa, laddove la presenza avrebbe potuto costituire impulso positivo alla eliminazione del pericolo contestato.
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| pubblicato il 09.05.2009 |
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