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| Norme e sentenze |
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| Illegittima occupazione ad opera di esercizi commerciali |
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"In tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 1102 cod.civ., lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condòmino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 17208/'08, inedita), che nella fattispecie ha escluso la legittimità dell'installazione e utilizzazione esclusiva, da parte di un condòmino titolare di un esercizio commerciale, di fioriere, tavolini, sedie e di una struttura tubolare con annesso tendone.
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| pubblicato il 19.02.2009 |
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