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| Informazioni |
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| Gli avvocati devono informare |
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Il 20 marzo u.s e' entrato in vigore quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che prevede che gli avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia.
A tal fine, il Consiglio Nazionale Forenze ha disposto un modello informativo, da far sottoscrivere all’assistito sia nel caso in cui il procedimento di mediazione è liberamente scelto dalle parti, sia nel caso in cui l’attivazione dello stesso è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tale documento sara' parte integrante dell’atto introduttivo dell’eventuale iter del giudizio e dovra' contenere anche l’indicazione delle agevolazioni fiscali di cui il cliente potrà beneficiare avvalendosi della procedura conciliativa.
La mancanza di informativa scritta rende annullabile il mandato tra l’avvocato ed il suo cliente.
Sarà compito dell’autorità giudiziaria adita verificare il rispetto della procedura dettata dalla su esposta norma.
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