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| Informazioni |
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| Parabole ed impianti di ricezione |
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l’art. 21 della Costituzione tutela il diritto all'informazione in tutte le forme e tramite tutti i mezzi di divulgazione. E' da questo disposto che derivano le disposizioni relative all’installazione delle antenne nei condomini. Pertanto ciascun residente di un immobile, anche se non proprietario (es inquilino), ha il diritto di installare le antenne ed i relativi componenti necessari. La normativa di riferimento e' risalente agli anni ’40 (legge 554 6/5/1940) e prevede che i proprietari di un immobile non possano opporsi all’installazione di impianti di ricezione radiofonici di terzi su una propria superficie o nelle parti comuni , a condizione che siano rispettati i seguenti limiti:
le installazioni devono essere conformi all’art.78 del R.D. 2295
Le installazioni non devono impedire il libero uso della proprietà, privata o condominiale, o arrecarle danno
l'impianto deve essere tale da consentire che Il proprietario dell'immobile sul quale e' installato abbia modo di effettuare nel proprio stabile qualunque tipo di modifica e innovazione, anche se questo comporta la rimozione dell’apparecchio ricettore.
E' sorprendente ma in mancanza di normazione specifica tali disposizioni sono applicate anche per le antenne televisive.
Occorre precisare che la legge 554 non impone una vessazione ma si limita all’attuazione del diritto, comune a tutti gli abitanti dell’edificio, all’installazione degli impianti nonostante la contrarietà degli altri proprietari o conduttori. Si tratta infatti di un diritto soggettivo a contenuto personale e non reale, il titolare del quale può essere anche il locatario o comodatario dell’appartamento.
La legge 66 del 20 marzo 2001 ha introdotto una nuova maggioranza da utilizzare nell’approvazione delle delibere condominiali relative all’installazione degli impianti di radiodiffusione da satellite. Il comma 13 dell’art. 2-bis stabilisce che per effettuare migliorie e innovazioni in tal senso è sufficiente un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. L’obiettivo di tale deliberazione è favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione via satellite. La maggioranza speciale prevista dal comma 13 è infatti inferiore a quella che sarebbe necessaria in sede ordinaria.
A meno che il regolamento condominiale contrattuale disponga diversamente, le spese dell’antenna parabolica vanno divise in parti uguali tra tutti i condomini, perché l'uso fatto dall'abitante in un monolocale è identico a quello di chi vive in un appartamento molto vasto.
Con l'installazione non è possibile impedire l'uso di un bene comune o singolo, ad esempio occupare con un'antenna parabolica lo spazio del terrazzo comune o privato. Inoltre l'antenna non deve arrecare danno alla stabilità o alla sicurezza dell'edificio. Sebbene questo genere di pronunciamenti determini il risentimento dei condomini amanti del decoro architettonico, la Cassazione è concorde nel sostenere che il diritto di installare l’antenna ha la precedenza su quello del decoro dell'edificio. Fanno eccezione impianti di ampie dimensioni su edifici del centro storico o soggetti a giurisdizione delle "Belle Arti" per i quali si può configurare il reato di distruzione o deturpamento di beni di pubblico dominio.
Occorre osservare che molti regolamenti comunali hanno adottato misure restrittive di varia entita' in relazione all'importanza ed alle caratteristiche delle aree urbane, prevedendo spesso l'obbligo di installazione di impianti centralizzati con ricettori sulla copertura del fabbricato laddove il fabbricato sia oggetto di ristrutturazioni di rilevante entita'.
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