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| Informazioni |
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| PRIVACY in CONDOMINIO: |
| Decretate le regole della riservatezza tra condomini.(Codice della Privacy, art. 31 e seguenti)
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Con un provvedimento specificatamnete destinato agli amministratori si definiscono i comportamenti da adottare nella gestione dei dati dei condomini. L´amministratore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza tenendo conto che:
E´ VIETATO:
- comunicare a terzi estranei i dati del condominio o dei condomini;
- consentire la partecipazione di persone estranee all´assemblea (ad eccezione di tecnici o consulenti, previo consenso dei condomini);
- affiggere gli avvisi di mora nelle aree comuni accessibili al pubblico;
- consentire ad un condomino di accedere a dati personali che riguardano altri condomini ( può naturalmente accedere in qualunque momento ai propri dati)
E´ PERMESSO:
- Convocare l’assemblea tramite affissione dell’avviso, se pero’ e’ affissa in luoghi esposti non può contenere alcun riferimento a dati personali ;
- individuare i dati necessari all´attività di gestione ( indirizzi, millesimi, morosità, numeri telefonici, ecc.), identificando in seguito le corrette modalità di comunicazione di tali dati;
- trattare le informazioni relative ai soli beni comuni e alle attività di gestione, rendendo partecipe ogni condomino delle somme dovute e di eventuali inadempimenti;
- videoregistrare l´assemblea o trasmettere in videoconferenza solo previo consenso di tutti i partecipanti;
- trattare i dati sensibili solo col permesso dell´interessato;
Il Garante ribadisce la possibilità di ricorrere al Tribunale qualora fossero violate le norme di sicurezza.
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