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| News |
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| Certificato energetico: non piu' necessariamente allegato. |
| E' stta emanata la legge n. 133 del 6 agosto 2008. |
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E' rilevante l’articolo 35, con il quale viene cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un immobile.
Abrogato anche l’obbligo di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
Si osservi pero' che la legge abolisce l’obbligo di allegare l’attestato nella compravendita ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Viene definitivamnete abrogato l’obbligo di allegare ai contratti ( compravendita o locazione di immobili usati ) la “dichiarazione di conformità” degli
impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008
Entro il 31 marzo 2009 è prevista la riorganizzazione delle norme relative ad installazione e verifica degli impianti.
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| pubblicato il 29.08.2008 |
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| La Breve vita del D.M. 37/08 |
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| Il Consiglio dei Ministri del 18/6/08 ha approvato un decreto legge (manovra economica) nel quale è prevista l'abrogazione del DM 37/08. Tale abrogazione avrà effetto successivamente alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (attesa nei ... |
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| pubblicato il 23.06.2008 |
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| Ritorna la solidarietà passiva in condominio |
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In 16 giorni la Cassazione ha ribaltato due volte uno dei principi chiave dell'istituto del condominio: quello che prevede che il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l'intero credito. Lo ha stabilito nuovamente la sentenza 14813/2008. QUindi , i ocndomini tornano ad essere solidalmente responsabili.
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| pubblicato il 16.06.2008 |
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| Ici prima casa: in seguito all'abolizione, rimborsi per chi ha già pagato |
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In seguito all'abolizione dell'ICI sulla prima casa coloro che gia' anno effettuato il versamento potranno presentare un’istanza di rimborso al proprio Comune. E` una delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri di Napoli il 21 maggio scorso.
Chi dovesse ricevere nei prossimi giorni il bollettino per il pagamento e rientra tra le categorie esentate nulla deve. L'emissione e l'invio dei bollettini è stato avviato nel marzo scorso per ottemperare agli obblighi normativi e rispettare la prima scadenza di pagamento del prossimo 16 giugno. Il rimborso dell’imposta versata e non dovuta deve essere richiesto tramite la presentazione di un`istanza all’Ufficio tributi del Comune interessato entro cinque anni dalla data del versamento , ovvero dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. L’ente deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi a decorrere dalla data del versamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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| pubblicato il 28.05.2008 |
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| Entrato in vigore il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 |
| normativa sulla conformita' e sicurezza degli impianti negli edifici. |
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Il 15/4/08 il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una nota di chiarimento in
risposta ai numerosi quesiti relativi all’applicazione dell'articolo 13 del DM in materia di obblighi
documentali in caso di trasferimento della proprieta’ di immobili.
Una delle novità rilevanti e relativa ai contratti di compravendita di immobili usati, che dovranno
riportare la garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di
sicurezza. GLi atti dovranno inoltre contenere, in allegato, la “dichiarazione di conformità” oppure,
nel caso in cui essa non sia disponibile, la “dichiarazione di rispondenza” rilasciata da un
professionista iscritto all'albo e di n possesso di specifici requisiti..
La vendita ,o la locazione, potrà essere comunque effettuata anche senza la dichiarazione,
ricorrendo pero’ ad una deroga formale che dovra’ essere inserita sotto forma di clausola
contrattuale: il venditore e’ tenuto ad informare l’acquirente circa la non conformità degli impianti.
L’assenza della dichiarazione di conformità o della clausola contrattuale esplicita di deroga può
comportare l’applicazione di una sanzione fino a 10mila euro.
Per gli immobili di nuova costruzione il problema non si pone in quanto il corredo documentale e’
indispensabile per l’ottenimento delle certificazioni di agibilita’.
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| pubblicato il 23.05.2008 |
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| Condominio: Addio alla solidarieta' |
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Strada in salita per recuperare i soldi da un condominio. Gli inquilini devono partecipare alle spese di manutenzione e ne rispondono verso la società che ha fatto i lavori solo in proporzione alla loro quota. Infatti i condomini non sono responsabili in via solidale, e non possono essere chiamati uno alla volta per garantire tutto il debito.
È questa la conclusione a cui sono giunte le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008, hanno risolto un vecchio contrasto di giurisprudenza segnando un'inversione di rotta rispetto all'orientamento prevalente.
Agli addetti ai lavori, dopo una prima lettura di questa decisione, salterà subito agli occhi quanto diventa difficile fare il recupero crediti ai condomini.
D'ora in avanti nessuno è responsabile di tutto il debito che non è «solidale» ma frammentato rispetto alle quote. E quindi ciascuno va citato in giudizio separatamente e solo per il suo debito. «Le obbligazioni», ecco il nocciolo della questione, «e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà.
Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza». Non è ancora tutto. «Le obbligazioni dei condomini, pertanto, sono regolate da criteri simili a quelli usati per le obbligazioni ereditarie».
Una decisione coraggiosa quella presa dal Collegio esteso del «Palazzaccio» che però è supportata da dati oggettivi: nessuna norma prevede una responsabilità solidale dei condomini.
In più, le obbligazioni contratte dal condominio sono in denaro e quindi, per loro natura, divisibili. Due valutazioni, queste, indispensabili per risolvere la questione e sintetizzate in un passaggio chiave delle motivazioni: «per quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio si riscontrano certamente una pluralità di debitori (i condomini) la unicità della causa e cioè il contratto da cui l'obbligazione ha origine.
È indiscutibile, invece, l'unicità della prestazione che certamente è unica e indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti i condomini (rifacimento della facciata, per esempio, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento). L'obbligazione dei condomini, invece, consistendo in una somma di denaro è naturalisticamente divisibile. Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini».
Non è riuscita a recuperare 30 mila euro una società che aveva fatto dei lavori in un condominio. L'impresa aveva infatti citato in giudizio il condominio e alcuni condomini per avere l'intera somma. Ma non ce l'ha fatta. Avrebbe dovuto citare in giudizio ciascun condomino e chiedere una parte del debito secondo la ciascuna quota.
Debora Alberici
Fonte: Italia Oggi |
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| pubblicato il 21.04.2008 |
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| Fisco & mutui: Elevato a 4.000 euro il limite degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione. |
| Irpef piu' leggera per chi ha contratto mutui per l'acquisto dell'unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale. |
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Il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro.
La Finanziaria 2008 ha modificato in tali termini il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i 687 circa (19% di 3615,20) con un risparmio d'imposta di 73 euro.
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| pubblicato il 10.01.2008 |
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| Finanziaria 2008: La CASA centro di attenzione del ministero delle finanze. |
| La Legge Finanziaria approvata vede molti emendamenti rivolti alla casa e alle famiglie |
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I nuclei familiari più numerosi potranno beneficiare di uno "sconto fiscale" pari a 1.200 euro annui ed una detrazione d'imposta di 100 euro mensili per quelli con almeno quattro figli a carico.
Sono rilevanti le misure per la casa ed in particolare per i contratti di locazione e sono infatti previsti due tipi di detrazioni:
1 - la prima spetta ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, (stipulati ai sensi della legge 431/1998) ed in questo caso si tratta di:
a - 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro
b - 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
E’ interessante osservare come le somme presentino decimali tanto particolari.
2 - La seconda spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione (ai sensi della legge 431/1998), per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, che ovviamente sia diversa da quella dei genitori.
A questi spetta una detrazione di 991,6 euro per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di quale fruire.
Sono inoltre previste detrazioni per l’affitto per gli studenti fuori sede.
Importante novità per i mutui:
La Legge prevede l’obbligo di inserire (o allegare) una dichiarazione della parte mutuataria, con la quale si attesta che il mutuo è stipulato espressamente per comperare, costruire o ristrutturare la «prima casa», quindi l’abitazione principale, che come e’ noto puo’ beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro agevolata al 3% o dell'Iva al 4%. Sono previste gravi sanzioni per coloro che si troveranno a dichiarare il falso.
La legge ora prevede esplicitamente che è il mutuatario (e non la banca) a essere destinatario dell'azione del Fisco per il recupero della differenza tra l'aliquota agevolata (0,25%) e l'aliquota ordinaria da applicare quando non si tratta di prima casa (il 2%).
Si attendono le note e gli approfondimenti del ministero
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| pubblicato il 05.01.2008 |
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| Finanziaria 2008: le disposizioni sulla casa |
| Ecco le disposizioni approvate che riguardano la casa contenute nella Finanziaria:
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Sconti ICI:
Dal 2008 un nuovo sconto Ici sulla prima casa che si aggiungerà a quello di 103,29 euro già esistente. Si tratta di un 'taglio" dell'1,33 per mille dell'aliquota sulle prime case ( il beneficio non potrà superare i 200 euro).
Lo sconto non sara' applicabile agli immobili di lusso (categoria A1/A8/A9).
E' stato invece respinto un emendamento che prevedeva la tassazione degli immobili della chiesa utilizzati a fini commerciali.
Sconti INQUILINI:
gli inquilini a basso reddito beneficeranno di una detrazione IRPEF di 300 euro per chi non supera i 15.493,71 euro di reddito, e di 150 euro se il reddito rimane sotto i 30.987,41 euro, indipendentemente dalla tipologia del contratto di locazione.
BONUS "Bamboccioni" (cosi' definiti dal Ministro Padoa Schiioppa):
I giovani , tra i 20 ed i 30 anni, che lasciano la casa paterna potranno beneficiare di uno sconto di 991,60 euro se il loro reddito è inferiore ai 15.493,71 euro.
BONUS Ristrutturazioni.
Ratificato per il 2008 lo sconto per le ristrutturazioni immobiliari con detrazione d'imposta del 36% della spesa sostenuta per i lavori(fino a max 48.000 euro di reddito). E' prorogata anche l'Iva agevolata al 10% che si applica su questa tipologia di lavori.
SCONTI Edilizia Ecologica:
Sono confermate le detrazioni del 55% sulla "riqualificazione energetica degli edifici".
Riguardano l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di caldaie con altre ad alta efficienza e l'applicazione di soluzioni volte a migliorare l'isolamento termico degli immobili.
Esenzione REDDITI FONDIARI e PRIMA CASA.
L'Irpef non è dovuta se il contribuente ha solo redditi fondiari di importo complessivo inferiore a 500 euro.
E' inoltre previsto che l'abitazione principale e le relative pertinenze non sono rilevanti per il calcolo delle detrazioni per i familiari a carico e per quelle relative alla categoria di reddito.
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| pubblicato il 09.11.2007 |
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| Le novità della Bersani per i mutui prima casa |
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Il Decreto sulle Liberalizzazioni porterà una piccola ma grande novità sul fronte mutui prima casa nel caso di estinzione anticipata.
Il cittadino consumatore non dovrà più affrontare nuove spese per avere la piena disponibilità del proprio immobile. Per cancellare l'ipoteca sulla casa non è più necessaria l'autentica del notaio. D'ora in poi l'istituto di credito dovrà semplicemente comunicare entro un mese l'avvenuta estinzione del mutuo alla Conservatoria che provvederà d'ufficio all'immediata cancellazione dell'ipoteca».
A questo punto, perché la norma diventi interamente operativa è necessario attendere il termine tecnico di sessanta giorni. Decorso tale termine, chi ha contratto un mutuo potrà trasferirlo ad altra banca senza perdere i benefici fiscali prev isti per la prima casa. Sarà anche possibile chiedere l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, senza l'applicazione di penali. In caso di stipula di un finanziamento ipotecario dopo l'entrata in vigore della norma qualsiasi clausola contraria ai principi predetti è da ritenersi nulla.
Per i mutui già stipulati, invece, Abi e consumatori devono definire i modi per riportare i contratti «ad equità anche mediante la soppressione di clausole penali».
Detti provvedimenti sono stati ovviamente apprezzati dai consumatori. Secondo le stime redatte da Federconsumatori tra estinzione mutui, estinzioni ipoteche, maggiore concorrenzialità sui conti correnti il risparmio si attesterà a 310 euro l’anno per famiglia, 170 quello sull’Rc-auto.
Il Codacons, però, chiede di aprire il mercato del credito agli stranieri, l’Mdc suggerisce di intervenire «anche sulle commissioni per i prelevi agli sportelli bancomat».
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| pubblicato il 30.01.2007 |
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