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Semplificazione delle procedure per l’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
Con la pubblicazione del D.M. 6 agosto 2009 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009) è stato modificato ed integrato il D.M. 19 febbraio 2007, che regolamenta la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi
Il decreto entrerà in vigore l’11 ottobre 2009 e prevede le seguenti novità:
1. modalità di calcolo per la determinazione dell`indice di prestazione energetica
A seguito dell`entrata in vigore del DPR n. 59 del 2 aprile 2009 ( cioè dal 25 giugno 2009), la determinazione dell`indice di prestazione energetica dovra' essere svolta in base a nuove disposizioni introdotte dallo stesso decreto.
2. Asseverazione dell’intervento da parte del tecnico abilitato
Il DM 19/2/2009 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
Dall’11 ottobre 2009 tale asseverazione potrà essere:
· sostituita da quella prodotta dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
· oppure acclusa alla relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell`edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, insieme alla denuncia dell`inizio dei lavori relativi alle opere (di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91).
3. L’asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l`installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione
Il D.M. 19/2/2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l`asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti. Viene quindi eliminato l’obbligo di fornire anche le certificazioni dei singoli componenti.
Per quanto riguarda il caso di installazione di pannelli solari si ammette l' "autocostruzione" e in alternativa alla certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato può essere prodotto l`attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
4. I requisiti prestazionali per le pompe di calore
In ambito della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il DM 6/8/2009 specifica che devono essere installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua, e l’obbligo di installare le valvole termostatiche vige solo ove sia tecnicamente compatibile.
Una ulteriore modifica al decreto prevede, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, che siano installate pompe di calore con un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell`allegato I (vedi allegato) e riferiti all`anno 2009.
5. La non cumulabilità dell’incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia
Il decreto stabilisce infine che le detrazioni del 55% non possono essere cumulate con il premio per impianti fotovoltaici abbinato ad uso efficiente dell’energia, così come previsto dal cosiddetto “Conto Energia”.

pubblicato il 06.10.2009
Detrazione 55%. non piu' obbligatoria la certificazione energetica.
Per beneficiare della detrazione fiscale del 55% (art.1, Legge 24/12/2007, n.244) non sussiste piu' alcun obbligo per il contribuente di produrre l'attestato di qualificazione energetica in relazione agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Questo in base al disposto dall'art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto.
Si ricorda che l'attestato non e' previsto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari.
A partire dal 15 agosto 2009 la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione deve comunque avere luogo sulla base di :
-Relazione di asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19/2/2007);
-Scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'Allegato E del Decreto 19/2/2007.
In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell'Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l'ENEA ritiene che «coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
pubblicato il 08.09.2009
Ascensori piu' sicuri
Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009
E' stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009 relativo al "Miglioramento della sicurezza degli ascensori".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999, a seconda dell'eta' dell'impianto, hanno da 2 a 5 anni per essere sottoposti ad apposita verifica "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente". In questo caso, per il nostro paese, il riferimento e' la nosmra UNI EN 81-80.
A seguito dell'esito della verifica, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi da eseguire entro 5 o 10 anni.

pubblicato il 25.08.2009
Ora obbligatorio Il certificato energetico
Il 25 luglio scorso sono entrate in vigore le Linee Guida Nazionali
per la certificazione energetica ( D.M del 26/6/2009 ), che impongono a proprietari o a costruttori l'obbligo di far redigere un Attestato di Certificazione Energetica per
tutti gli immobili oggetto di compravendita o locazione.
Ogni immobile ( come gia' accade per gli elettrodomestici ) dovrà essere classificato in base alla propria categoria di consumo, e questa dovra' esse attestata da un certificato.
L'attestato (validità di 10 anni) deve essere prodotto da una specifica figura professionale, definita “certificatore energetico”. Per divenire tali occorre uno specifico corso di formazione e l'iscrizione in apposito albo. Il certificatore deve effettuare una diagnosi che individui e quantifichi le dispersioni termiche del signolo immobile o dell'intero edificio.
Ogni edificio certificato sarà contrassegnato da una classe di merito con una catalogazione dalla A alla G. Più bassa è la lettera associata all'immobile, minore è il suo consumo. La certificazione ha un costo variabile. L'importo dipende dalle
dimensioni dell'immobile; dalla tipologia degli impianti e dalla qualità
dei materiali utilizzati.
pubblicato il 04.08.2009
L'Europa ha deciso: Obbligo immobili a zero energia dal 2018

Gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 2018 dovranno essere
assolutamente autonomi per il consumo energetico. Dovranno cioè produrre una quantita' di energia pari al proprio fabbisogno. Il provvedimento è stato votato dal Comitato Industria, Ricerca, Energia,(ITRE) del Parlamento europeo, impegnato a rivedere la direttiva comunitaria del 2002 sul rendimento energetico degli immobili.
pubblicato il 19.04.2009
Certificato energetico: non piu' necessariamente allegato.
E' stta emanata la legge n. 133 del 6 agosto 2008.
E' rilevante l’articolo 35, con il quale viene cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un immobile.
Abrogato anche l’obbligo di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
Si osservi pero' che la legge abolisce l’obbligo di allegare l’attestato nella compravendita ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Viene definitivamnete abrogato l’obbligo di allegare ai contratti ( compravendita o locazione di immobili usati ) la “dichiarazione di conformità” degli
impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008
Entro il 31 marzo 2009 è prevista la riorganizzazione delle norme relative ad installazione e verifica degli impianti.

pubblicato il 29.08.2008
La Breve vita del D.M. 37/08
Il Consiglio dei Ministri del 18/6/08 ha approvato un decreto legge (manovra economica) nel quale è prevista l'abrogazione del DM 37/08. Tale abrogazione avrà effetto successivamente alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (attesa nei ...
pubblicato il 23.06.2008
Non Ritorna la solidarietà passiva in condominio
Sembrerebbe che In 16 giorni la Cassazione ha ribaltato due volte uno dei principi chiave dell'istituto del condominio: quello che prevede che il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l'intero credito. Lo la sentenza 14813/2008 invece non si riferisce al caso specifico ma a questioni di comunione. Pertanto la solidarieta' e' tutt'oggi non operante.
pubblicato il 16.06.2008
Ici prima casa: in seguito all'abolizione, rimborsi per chi ha già pagato
In seguito all'abolizione dell'ICI sulla prima casa coloro che gia' anno effettuato il versamento potranno presentare un’istanza di rimborso al proprio Comune. E` una delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri di Napoli il 21 maggio scorso.
Chi dovesse ricevere nei prossimi giorni il bollettino per il pagamento e rientra tra le categorie esentate nulla deve. L'emissione e l'invio dei bollettini è stato avviato nel marzo scorso per ottemperare agli obblighi normativi e rispettare la prima scadenza di pagamento del prossimo 16 giugno. Il rimborso dell’imposta versata e non dovuta deve essere richiesto tramite la presentazione di un`istanza all’Ufficio tributi del Comune interessato entro cinque anni dalla data del versamento , ovvero dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. L’ente deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi a decorrere dalla data del versamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore
pubblicato il 28.05.2008
Entrato in vigore il DM n. 37 del 22 gennaio 2008
normativa sulla conformita' e sicurezza degli impianti negli edifici.
Il 15/4/08 il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una nota di chiarimento in
risposta ai numerosi quesiti relativi all’applicazione dell'articolo 13 del DM in materia di obblighi
documentali in caso di trasferimento della proprieta’ di immobili.
Una delle novità rilevanti e relativa ai contratti di compravendita di immobili usati, che dovranno
riportare la garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di
sicurezza. GLi atti dovranno inoltre contenere, in allegato, la “dichiarazione di conformità” oppure,
nel caso in cui essa non sia disponibile, la “dichiarazione di rispondenza” rilasciata da un
professionista iscritto all'albo e di n possesso di specifici requisiti..
La vendita ,o la locazione, potrà essere comunque effettuata anche senza la dichiarazione,
ricorrendo pero’ ad una deroga formale che dovra’ essere inserita sotto forma di clausola
contrattuale: il venditore e’ tenuto ad informare l’acquirente circa la non conformità degli impianti.
L’assenza della dichiarazione di conformità o della clausola contrattuale esplicita di deroga può
comportare l’applicazione di una sanzione fino a 10mila euro.
Per gli immobili di nuova costruzione il problema non si pone in quanto il corredo documentale e’
indispensabile per l’ottenimento delle certificazioni di agibilita’.
pubblicato il 23.05.2008
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